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Attenzione! I post su Fb possono ledere la riservatezza

Mar 30, 2017 admin 0 notizie

 

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Il post su Facebook non è libero, ma deve rispettare la privacy. Non si tratta di un’attività personale e quindi del tutto al di fuori del campo di applicazione del codice della privacy. Anche su proprio account personale si può realizzare una diffusione illecita di dati. Il garante può ordinare la rimozione del post, che non è mai veramente riservato ai soli «amici», anche se è pubblicato in un profilo «chiuso». Queste le regole dettate dal garante della privacy nel provvedimento n. 75 del 23 febbraio 2017, con il quale ha ordinato a una donna la rimozione dalla propria pagina Facebook di due sentenze, in cui erano riportati delicati aspetti di vita familiare. Il Codice della privacy all’art. 5, comma 3, esclude l’applicazione degli adempimenti di privacy ai trattamenti di dati effettuato da persone fisiche per scopi personali, salvo che si tratti di diffusione o comunicazione sistematica. Il problema è se il post caricato sull’account ristretto ai soli amici costituisca una diffusione o una comunicazione sistematica. Il garante ha detto che si applicano le regole del codice della privacy. Non basta, infatti, che l’account sia visibile solo agli «amici», dal momento che ai fini della valutazione della sistematicità della comunicazione sarebbe necessario verificarne il numero, peraltro suscettibile di continui incrementi anche in poco tempo. Non può essere provata la persistente natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un gruppo ristretto di «amici», perché il profilo è facilmente modificabile, da «chiuso» ad «aperto», in ogni momento da parte dell’utente. Vi è il rischio che un «amico» condivida il post con le sentenze sulla propria pagina, rendendolo visibile ad altri iscritti. Nel caso delle sentenze sui minori si deve anche considerare che il Codice vieta infatti la pubblicazione «con qualsiasi mezzo» di notizie che consentano l’identificazione di un minore coinvolto in procedimenti giudiziari, nonché la diffusione di informazioni che possano rendere identificabili, anche indirettamente, i minori coinvolti e le parti in procedimenti in materia di famiglia (artt. 50 e 52 del codice).
di A. Ciccia Messina –  Fonte:

 

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