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Cassazione: E’ reato depositare la CTU in ritardo

Mag 19, 2016 admin 0 notizie

ricostruzione dinamicaLa Corte di Cassazione, sesta sez. penale con sentenza nr.51051/2015 ha sancito che il CTU che, nonostante i solleciti del Giudice non deposita la relazione, può rispondere di rifiuto di atti di ufficio.

 

Leggi la sentenza……

 

 

Secondo la Suprema Corte la responsabilità penale del ” … consulente tecnico di ufficio non consegue … ad un qualsiasi ritardo dell’ausiliare nell’espletamento del suo incarico“. E continua affermando: “Il ritardo infatti … deve risultare connotato dal superamento di ogni tempo di ragionevole tolleranza ed essere rimesso, nella sua determinazione, alla stima del giudice del procedimento in cui l’opera avrebbe dovuto prestarsi“.

L’esatta individuazione del momento commissivo della fattispecie rileva, altresì ai fini del calcolo della prescrizione del reato.

Secondo la Corte “il reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p., comma 1) è reato istantaneo ad effetti permanenti” e non, come suggerito dal difensore del ricorrente un reato di pericolo, a consumazione istantanea.

Sarà il magistrato che ha nominato l’ausiliario a determinare quanto sia scaduto il termine massimo ragionevole entro il quale l’incarico doveva essere espletato. Precisamente, quello stesso magistrato potrà ritenere se il ritardo nell’adempimento del consulente tecnico, all’interno del giudizio in cui egli sia stato chiamato a rendere la sua funzione, rientri ancora in quel ragionevole tempo di indugio e quindi non sanzionato penalmente.

La sostituzione del CTU viene indicato come ragionevole momento ultimo, oltre il quale l’ “indugio” diventa vera e propria omissione e quindi rifiuto. Afferma, infatti, la Suprema Corte: “Allorchè quindi il consulente d’ufficio, inadempiente ai suoi uffici, venne sostituito dal giudice nel procedimento all’interno del quale egli doveva prestare l’ausilio tecnico richiesto, e quindi alla data del 12.02.2009, è certo che fosse decorso il termine di ragionevole comporto“.

 

Sentenza n. 51051 del 29/12/2015:

 

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza pronunciata in data 16.03.2015, la Corte di Appello di Messina, confermando la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 26.11.2009, ha condannato l’appellante, A. A., alla pena di quattro mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. L’ A. è stato, in tal modo, ritenuto colpevole del reato di rifiuto, integrato da condotta omissiva, di atti di ufficio (art. 328 c.p., comma 1), perchè, nominato consulente tecnico d’ufficio all’udienza del 27 ottobre 2005, nell’ambito di un giudizio civile contenzioso, diffidato a depositare la relazione integrativa con ordinanza emessa in data 18 settembre 2007, notificatagli il successivo 24 ottobre, nonchè a comparire personalmente in udienza con provvedimento emesso in data 19 febbraio 2008, notificatogli il successivo 10 marzo, e, ancora, con provvedimento del 25 settembre 2008, notificatogli il successivo 9 ottobre, rifiutava un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia, doveva invece compiere senza ritardo. Condotta contestata come tenuta sino al 12 febbraio 2009, data del provvedimento di sostituzione dell’ausiliare. La Corte territoriale ha formulato giudizio di responsabilità, ritenendo, quanto all’elemento oggettivo della contestata fattispecie, come ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di un atto di ufficio, l’indifferibilità dell’atto debba essere accertata in base all’esigenza di garantire il perseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato. L’assenza di termini di legge espliciti o la presenza di termini meramente ordinatori non esclude infatti, rileva la Corte, il dovere di compiere l’atto in un ristretto margine temporale quando ciò sia necessario per evitare un sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Quanto poi all’elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale ne ha affermato altresì l’integrazione perchè il prevenuto, sollecitato in più occasioni ad adempiere, non avrebbe mai addotto argomento ostativo all’adempimento stesso, in tal modo comprovando di avere consapevolezza della necessità dell’adempimento dell’incarico assunto, in tal modo escludendosi l’incidenza di qualsiasi causa di forza maggiore.
  2. Avverso l’indicata sentenza la difesa propone ricorso per l’imputato, articolando quattro motivi che possono, in via riassuntiva, riportarsi nei termini che seguono. 2.1. La difesa denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); in relazione all’art. 157 cod. pen. ed agli artt. 129, 529 e 531 cod. proc. pen. ed all’art. 6 CEDU). Il reato, deduce il ricorrente, si è estinto per prescrizione dopo la pronuncia del Tribunale e prima di quella della Corte di appello. Rileverebbe, in tal senso, la natura di reato di pericolo, a consumazione istantanea, della fattispecie contestata che individuerebbe alla data del 18 ottobre 2013 il momento di maturata prescrizione, essendo il termine di deposito della relazione tecnica – fissato in 120 giorni dall’assunzione dell’incarico – spirato il 18 aprile 2006, e non al tempo in cui la prestazione è divenuta ineseguibile con il provvedimento di sostituzione del c.t.u., e quindi al 12 febbraio 2009, come invece contestato e ritenuto dalla Corte di appello. L’interesse, tutelato dalla norma, ad ottenere una celere risposta tecnica al quesito posto al consulente d’ufficio, interesse espressivo del principio di ragionevole durata del processo (art. 6 CEDU) e del buon andamento dell’Amministrazione, non avrebbe infatti consentito di rimettere ad un terzo la fissazione del “dies a quo” della prescrizione, dovendosi comunque preferire, quale ultimo criterio ermeneutico, tra le varie opzioni interpretative, quello più favorevole al reo. 2.2. Violazione di norma penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 328 c.p., comma 1) per dedotta inesistenza dell’elemento oggettivo del reato, in difetto sia dell’antidoverosità del rifiuto, non integrato dalla mera inerzia riscontrabile, invece, nella specie, quanto dell’indifferibilità dell’atto omesso. L’indifferibilità, da valutarsi in concreto, nella specie non sarebbe stata presente, inserendosi la condotta del c.t.u. in un calendario di udienze che, fissato dal Giudice civile secondo dilatate cadenze, avrebbe registrato la sostituzione del primo consulente con altro a distanza di tre anni e quattro mesi dall’accettazione della iniziale nomina. 2.3. Carenza di motivazione e nullità della sentenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6), non avendo la Corte di appello motivato in ordine alla indifferibilità dell’atto. 2.4. Erronea applicazione della norma penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 328 c.p., comma 1 e art. 43 cod. pen.), dovendo l’imputato andare assolto perchè il fatto contestato non costituisce reato in difetto dell’elemento soggettivo, avendo l’ A. tenuto un comportamento connotato da negligenza, ma non da dolo.

Motivi della decisione

  1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Al tema della prescrizione, è connesso quello della struttura e della consumazione del reato. Il reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p., comma 1) è reato istantaneo ad effetti permanenti (Sez. 6, 14/02/2012, n. 6903, Belardinelli). Per determinare il tempo necessario alla prescrizione occorre quindi avere riguardo alla misura di lesione del bene protetto che sia integrativa della consumazione (art. 158 c.p., comma 1). Ai fini della prescrizione non viene quindi in considerazione la cessazione della situazione dannosa o pericolosa che venga mantenuta dal successivo, rispetto alla consumazione stessa, volontario atteggiarsi della condotta dell’agente, in ragione di quella che è la struttura propria del reato permanente. Alla consumazione del reato consegue infatti un protrarsi degli effetti dannosi, protrazione che, non derivando dalla volontaria condotta dell’agente e non risultando quindi destinata a cessare allorchè l’agente receda dall’intento, non vale, per ciò stesso, ad incidere sul decorso della prescrizione. Quanto alla definizione della misura dell’offesa al bene protetto dalla norma in relazione alla quale il reato può dirsi consumato, il rifiuto dell’atto di ufficio, di cui all’art. 328 c.p., comma 1, si consuma con l’omissione ovverosia con il mancato compimento di un atto rientrante nella competenza funzionale del pubblico ufficiale. Sostiene siffatta lettura, il significato polisenso del termine “rifiuto” contemplato dall’art. 328 cit. e destinato ad essere integrato anche da atteggiamenti psicologici, quali il “lasciare, eliminare, scartare, negare”, svincolati da sollecitazioni esterne e, quindi, diretti a far a coincidere il rifiuto con l’omissione (Sez. 6, n. 7766 del 09/12/2002, (dep. 17/02/2003), Masi). Nella natura dell’interesse protetto, il dovere di compiere l’atto, e comunque di compiere l’atto senza ritardo, fa sì che il mancato tempestivo adempimento del primo già realizzi la lesione specifica del bene protetto e quindi la consumazione del reato. Il rifiuto diviene invero penalmente rilevante in quanto l’atto sia connotato, per rilievo e natura del bene protetto, da indifferibilità, restando il primo come tale integrato “anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o, se del caso, di decadenza” (Sez. 6, n. 766 cit.). In disparte ogni valutazione in ordine alla consumazione del reato di specie in ipotesi di violazione di un termine perentorio – e quindi di un termine fissato per legge a pena di decadenza dall’esercizio della relativa “potestas” da parte del pubblico ufficiale – allorchè il termine rimasto inevaso abbia invece natura meramente ordinatoria, soccorre all’integrazione del rifiuto penalmente rilevante il superamento del “ragionevole di comporto” (Sez. 6 n. 7766 cit.) o tempo di indugio tollerato. Fintantochè l’opera dell’ausiliare possa essere utilmente resa per ragioni di giustizia secondo apprezzamento rimesso al giudice che della prima debba avvalersi, può ritenersi che il ritardo nell’adempimento del consulente tecnico, all’interno del giudizio in cui egli sia stato chiamato a rendere la sua funzione, rientri ancora in quel ragionevole tempo di indugio, non sanzionato penalmente. Al superamento di detto termine consegue invece la consumazione del reato in una cornice che, connotata da una pluralità di solleciti provenienti dall’Ufficio giudiziario rispetto ai quali il consulente si sia mantenuto in uno stato di silente omissione, denuncia, per ciò stesso, e peraltro, la consapevolezza della condotta in capo all’agente. Allorchè quindi il consulente d’ufficio, inadempiente ai suoi uffici, venne sostituito dal giudice nel procedimento all’interno del quale egli doveva prestare l’ausilio tecnico richiesto, e quindi alla data del 12.02.2009, è certo che fosse decorso il termine di ragionevole comporto. Nè può ritenersi, secondo deduzione difensiva, che in tal modo si sortirebbe l’effetto di rimettere alla discrezionalità di un terzo, la fissazione, non preventivabile, del termine di decorso della prescrizione. Il giudice del procedimento all’interno del quale il consulente è stato chiamato a rendere i suoi uffici, è la figura che meglio può apprezzare dell’atto, da eseguirsi senza ritardo, la perdurante utilizzabilità secondo ragioni di giustizia. La consumazione del reato di rifiuto di atti di ufficio allorchè autore del reato sia il consulente tecnico di ufficio non consegue quindi ad un qualsiasi ritardo dell’ausiliare nell’espletamento del suo incarico. Il ritardo infatti – oltre ad essere connotato e preceduto, senza che venga fornita dall’agente giustificazione alcuna, da sollecitazioni ad adempiere da parte dell’Ufficio che dell’opera del consulente si sarebbe dovuto avvalere – deve risultare connotato dal superamento di ogni tempo di ragionevole tolleranza ed essere rimesso, nella sua determinazione, alla stima del giudice del procedimento in cui l’opera avrebbe dovuto prestarsi. Al superamento di ogni ragionevole comporto consegue quindi l’integrazione della lesione penalmente rilevante del bene giustizia.
  2. Il secondo ed il terzo motivo sono del pari infondati. Valgano in tal senso gli argomenti sviluppati da questa Corte sull’integrazione della fattispecie omissiva ascritta e sull’apprezzamento in ordine alla indifferibilità connessa alla tutela ed attuazione del bene giustizia (Sez. 6, n. 7766, cit.; Id. n. 47531 20/11/2012, Cambria) ed alla conseguente antidoverosità della condotta assunta (di assoluto silenzio ed inerzia a fronte delle plurime sollecitazioni ricevute) lesiva dell’interesse all’urgenza dell’atto, in quanto ricompreso nell’esercizio della funzione.
  3.  Il quarto motivo è infondato e, finanche, inammissibile, avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in ordine alla consapevolezza dell’imputato. Questi, destinatario silente di una pluralità di atti di invito al deposito e, come tale, consapevole del proprio contegno omissivo, dovendo ritenersi che egli, come congruamente motivato dalla Corte territoriale, si sia rappresentato ed abbia voluto la realizzazione di un evento “contra ius”, senza peraltro che alcuna plausibile giustificazione al diniego di adempimento abbia trovato integrazione alla stregua delle norme che disciplinano, del primo, il dovere di azione (Sez. 6, n. 36674 del 22/07/2015, Martin; id., n. 51149 del 09/04/2014, Scopelliti). 4. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2015

 

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