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Insidia da buca stradale: se conosci la zona non vieni risarcito:

Feb 3, 2021 admin 0 notizie

Per un passante, anche una semplice passeggiata può trasformarsi in un incubo, se s’inciampa in una buca, con relativa caduta e lesioni che ne scaturiscono (in questi casi, è assai probabile riportare una frattura). Ebbene è risaputo che lo stato delle strade italiane è alquanto disastroso. La mancanza dei fondi necessari e la cattiva gestione dei beni pubblici, sono solo alcune delle cause del dissesto delle nostre vie. Ebbene, in questo contesto, molti cittadini restano vittime delle cosiddette buche stradali.  Se accade quanto descritto, il danneggiato può chiedere il risarcimento al Comune nel cui territorio è presente la via disastrata? La presenza di una buca stradale e il conseguente incidente provocato dalla caduta in essa, è sufficiente per considerare responsabile l’ente in questione? Sembrerebbe proprio di no, ma vediamo insieme perché.

 

Buche stradali: il comune è responsabile?

La risposta non può che essere positiva. L’ente territoriale, a cui appartiene la strada dissestata, deve assolutamente provvedere alla riparazione del bene di sua competenza. Se non lo fa e un cittadino cade in una buca presente nella pubblica via, il passante ha diritto al risarcimento del danno subito. Tuttavia, quella che sembrerebbe una conclusione logica è scontata, non è così automatica come appare (ne abbiamo parlato anche nell’articolo buche stradali, il risarcimento). In questo senso è la Cassazione a chiarire questo aspetto, precisando che di fronte alle insidie stradali bisogna avere un certo comportamento o, più precisamente, assumere una determinata linea di condotta: quale?

Buca stradale visibile: c’è il risarcimento?

Assolutamente no. La giurisprudenza è abbastanza unanime nel precisare che le insidie stradali, se visibili ed evitabili, non possono condurre al risarcimento del danno subito dalla persona che è caduta in esse. In altre parole se la buca era visibile sul vostro cammino e potevate facilmente evitarla, non potete poi pretendere il risarcimento: bastava stare più attenti ed essere meno distratti. Visto che non lo siete stati, non avete diritto ad alcun indennizzo e il comune è salvo, nonostante sia proprietario e gestore di un bene pubblico disastrato. Detto ciò, con una recente sentenza, la Cassazione è andata anche oltre: vediamo cosa ha detto.

Buca stradale conosciuta: c’è il risarcimento?

Sembrerebbe proprio di no. La Cassazione [1] ha sostanzialmente sottolineato che è un’imprudenza avventurarsi in una strada disastrata da buche e quant’altro, quando si è a conoscenza della situazione, magari perché si abita in zona. In altre parole, se il cittadino conosceva il pericolo, perché ha voluto correrlo? Ebbene se ha deciso di farlo ed è caduto in una buca (prevedibile), non può poi pretendere alcun risarcimento (e in tutto questo, il Comune che fa, ripara la strada? Assolutamente no). Per la precisione la Cassazione afferma che il Comune è responsabile per legge [2] ..per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo… Praticamente, secondo i giudici, se il passante è caduto in una buca, pur potendola evitare poiché visibile o poiché ne conosceva l’esistenza, egli è l’unico responsabile dell’incidente (…quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso…[3].

Pertanto fate attenzione a quando camminate, soprattutto se si tratta del marciapiede sotto casa vostra: se distrattamente cadete in una buca storicamente presente in zona, non avrete alcun diritto al risarcimento del danno subito.

note

[1] Cass. sent. n. 22417/2017.

[2] Art. 2051 cod. civ.

[3] Cass. civ. sent. n. 23919/2013.

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